Cass. pen. n. 1289 del 8 febbraio 1985
Testo massima n. 1
In caso di condanna per uno dei delitti indicati nell'art. 417 c.p. la libertà vigilata deve essere applicata dal giudice senza effettuare alcun esame particolare della pericolosità del condannato, presunta dalla legge, mentre l'assegnazione ad una colonia agricola o a una casa di lavoro può essere ordinata soltanto con adeguata motivazione, in base all'accertamento di un grado qualificato di pericolosità sociale, più intenso di quello presunto dalla legge. L'omissione di tale motivazione costituisce vizio della sentenza che ne determina l'annullamento sul punto.
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