Cass. pen. n. 5166 del 4 aprile 1990
Testo massima n. 1
Il reato di devastazione costituisce un delitto di pericolo contro l'ordine pubblico. Il pericolo deve, per le modalità del fatto, essere concreto, e non meramente ipotetico ed è ravvisabile solo in situazioni di effettiva minaccia per la vita collettiva.
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