Cass. pen. n. 5914 del 23 aprile 1990

Testo massima n. 1


Ai fini della configurabilità del delitto di strage, il fine di uccidere — proprio perché integra il dolo specifico del reato — non può mai essere surrogato da forme degradate con quella del dolo eventuale. Ne consegue che la morte di una o più persone deve sempre rappresentare lo scopo specificamente perseguito dell'agente e non un evento che il soggetto, nel volerne un altro meno grave, si sia rappresentato come probabile o possibile conseguenza della propria determinazione, agendo anche a costo di provocarlo.

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