Cass. pen. n. 4017 del 24 maggio 1986
Testo massima n. 1
Il dolo del delitto di strage consiste nella volontà di compiere atti diretti a mettere in pericolo la pubblica incolumità con la consapevolezza di tale pericolo, il quale è elemento essenziale del reato e non mera condizione di punibilità. Il pericolo per la pubblica utilità non può essere considerato, infatti, come condizione estrinseca al fatto, ma va visto come l'essenza stessa del fatto, come il tipico evento del reato. Si richiede, inoltre che gli atti siano posti in essere con il fine di uccidere, inteso come volontà diretta ad attentare alla vita di una o più persone.
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