Cass. pen. n. 6569 del 14 luglio 1984
Testo massima n. 1
Il concetto di «inondazione» inerisce ad un disastro, cagionato dall'elemento liquido di vaste dimensioni per entità ed estensione, con carattere della prorompente diffusione e diffusibilità e coinvolgente un numero indeterminato di persone o tutta una popolazione locale; anche se la vastità del disastro normalmente fa sorgere la pubblica commozione, tale elemento non è richiesto dalla legge per la integrazione dell'illecito.
Testo massima n. 2
Quando, per un delitto doloso, il pericolo per la pubblica incolumità è presunto dalla legge, tale presunzione (sia essa iuris tantum oppure iuris et de iure) vale anche per il corrispondente delitto colposo, salvo che la legge non disponga altrimenti. Se, invece, per la sussistenza di un delitto doloso, sia richiesta la insorgenza concreta di un pericolo per la pubblica incolumità, se ne deve accertare la presenza anche nel corrispondente delitto colposo. (In base a tale principio è stato ritenuto presunto il pericolo per la pubblica incolumità nel reato di inondazione sia dolosa che colposa).
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