Cass. pen. n. 10560 del 25 luglio 1990

Testo massima n. 1


Il reato previsto dall'art. 432 comma primo, c.p. è reato di condotta a forma libera che può essere costituito da qualsiasi comportamento, attivo o omissivo, idoneo a determinare un evento di pericolo concreto, non necessariamente un danno materiale. L'indagine sulla sussistenza, o meno, del detto pericolo si risolve in un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici, sfugge al sindacato di legittimità.

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