Cass. pen. n. 35646 del 11 maggio 2023

Testo massima n. 1


INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - IN GENERE - Modifica degli artt. 405 e 408 cod. proc. pen. ad opera del d.lgs. n. 150 del 2022 - Applicazione retroattiva ai procedimenti in corso - Esclusione.


Le modifiche apportate dagli artt. 405 e 408 cod. proc. pen. dall'art. 22 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non si applicano ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. citato, nel caso in cui il pubblico ministero abbia già disposto l'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 50213 del 2018

Normativa correlata

Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 88 bis
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 405 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 CORTE COST.
Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 127 CORTE COST.

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