Cass. civ. n. 35657 del 20 dicembre 2023
Testo massima n. 1
ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - DOMANDA DI SOSTITUZIONE
Domanda di sostituzione ex art. 511 c.p.c. - Successiva cessione del credito da parte del creditore subcollocatario - Conseguenze - Rigetto della domanda - Ragioni - Applicabilità dell'art. 111 c.p.c. - Esclusione - Fondamento - Nuova domanda del cessionario - Ammissibilità.
Se il creditore subcollocatario, dopo aver avanzato l'istanza ex art. 511 c.p.c., cede il proprio credito, la domanda di sostituzione dev'essere disattesa dal giudice dell'esecuzione senza ulteriore indagine, in quanto, al solo rilevante momento della distribuzione, il credito non è più nella titolarità dell'intervenuto, né può farsi applicazione dell'art. 111 c.p.c., perché l'interveniente in sostituzione non è propriamente parte della procedura, dato che il suo intervento non costituisce esercizio dell'azione esecutiva nei confronti dell'esecutato o del sostituito; resta comunque ferma la possibilità, per il cessionario del credito, di proporre un'ulteriore e autonoma domanda ex art. 511 c.p.c. prima dell'inizio dell'udienza ex art. 596 c.p.c.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Proc. Civ. art. 511
Cod. Proc. Civ. art. 111
Cod. Proc. Civ. art. 596
Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST.