Cass. civ. n. 35668 del 21 dicembre 2023

Testo massima n. 1


FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE


Polizza fideiussoria ex art. 38-bis del d.P.R. n. 663/1972 - Fallimento del garante - Scadenza dell'obbligazione - Art. 55, comma 2, l.fall. - Applicabilità - Omessa notificazione al garante della richiesta di pagamento - Irrilevanza.


Ai fini della operatività della polizza fideiussoria prevista dall'art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, il fallimento del garante - i cui debiti si considerano scaduti ex art. 55, comma 2, l.fall., agli effetti del concorso, alla data della dichiarazione di fallimento - rende irrilevante l'omessa notificazione nei suoi confronti della richiesta di pagamento, in quanto l'esercizio del diritto potestativo di escussione è ravvisabile nella domanda di ammissione al passivo.

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Riferimenti normativi

DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST.
Legge Falliment. art. 55 com. 2
Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. civ. n. 24296/2017

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