Cass. pen. n. 35679 del 11 maggio 2023
Testo massima n. 1
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE - Intercettazioni effettuate a notevole distanza di tempo rispetto al decreto autorizzatorio - Inutilizzabilità della prova - Esclusione - Ragioni.
In tema di intercettazioni, l'esecuzione delle operazioni a notevole distanza di tempo dal decreto di autorizzazione del giudice per le indagini preliminari non ne determina l'inutilizzabilità, in quanto non si verte in tema di prove vietate e gli artt. 267 e 268 cod. proc. pen. non prevendono un termine di inizio delle operazioni decorrente dall'autorizzazione.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST.