Cass. pen. n. 35679 del 11 maggio 2023

Testo massima n. 1


PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE - Intercettazioni effettuate a notevole distanza di tempo rispetto al decreto autorizzatorio - Inutilizzabilità della prova - Esclusione - Ragioni.


In tema di intercettazioni, l'esecuzione delle operazioni a notevole distanza di tempo dal decreto di autorizzazione del giudice per le indagini preliminari non ne determina l'inutilizzabilità, in quanto non si verte in tema di prove vietate e gli artt. 267 e 268 cod. proc. pen. non prevendono un termine di inizio delle operazioni decorrente dall'autorizzazione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 21047 del 2011

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST.

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