Cass. pen. n. 725 del 24 gennaio 1994

Testo massima n. 1


La disposizione di cui all'art. 443 c.p., nel punire la detenzione a fini di commercio di medicinali guasti o imperfetti, ivi compresi, quindi, i medicinali scaduti, si riferisce a qualunque farmaco e la circostanza che altre disposizioni prevedano specifiche modalità di custodia di medicinali scaduti non può rilevare in ordine alla sussistenza del reato qualora risulti - con accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità - l'effettiva destinazione al commercio dei medicinali stessi.

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