Cass. pen. n. 8861 del 28 settembre 1993

Testo massima n. 1


Nel caso di prodotto industriale, il farmaco è imperfetto, secondo la previsione dell'art. 443 c.p., ogni qual volta la sua composizione non corrisponda a quella dichiarata ed autorizzata. Non è quindi necessario accertare se, in concreto, il prodotto sia eventualmente inefficace dal punto di vista terapeutico o pericoloso per l'incolumità pubblica perché il pericolo non è un requisito del fatto, ma la ratio stessa dell'incriminazione penale.

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