Cass. pen. n. 3703 del 23 novembre 1992

Testo massima n. 1


Vanno definite come medicinali, giusto il disposto dell'art. 1 D.L.vo n. 178 del 1991, le sostanze che siano pubblicizzate o reclamizzate come aventi proprietà curative o profilattiche delle malattie umane. (Nella specie la Cassazione ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo di prodotti erboristici, in relazione al reato di cui all'art. 443 c.p., sul rilievo che gli stessi erano stati pubblicizzati come adatti alla prevenzione ed alla cura di malattie ed erano quindi definibili come sostanze medicinali).

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