Cass. pen. n. 2197 del 29 febbraio 1996

Testo massima n. 1


La norma incriminatrice contenuta nell'art. 443 c.p. (commercio o somministrazione di medicinali guasti), riguarda soltanto chi detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti. Ne consegue che non è possibile assimilare all'ipotesi della detenzione per il commercio, espressamente prevista, quella della detenzione per la somministrazione.

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