Cass. civ. n. 357 del 5 gennaio 2024

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE


Credito per TFR maturato da un dipendente di banca - Trasmissione all’erede - Mantenimento della natura di credito di lavoro - Fondamento - Rapporto con il credito vantato dalla banca per rapporti bancari intrattenuti con il dipendente - Autonomia - Conseguenze in tema di compensazione - Limite di cui all’art. 545 c.p.c. - Operatività.


Il credito per TFR maturato da un dipendente di banca mantiene, anche nell'ipotesi di trasmissione all'erede, la sua natura di credito di lavoro, poiché non nasce con la cessazione del rapporto, ma si concretizza quantitativamente anno per anno in modo progressivo secondo il meccanismo di determinazione previsto dall'art. 2120 c.c., sì da costituire un diritto di credito a pagamento differito; ne consegue che nella predetta ipotesi, conservando il credito in questione autonomia rispetto a quello della banca fondato sul rapporto bancario intrattenuto dal dante causa, la compensazione tra i due crediti incontra il limite di cui all'art. 545 c.p.c.

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 545 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1246 com. 1 lett. N. 3

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Precedenti: Cass. civ. n. 33872/2022

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