Cass. civ. n. 35708 del 21 dicembre 2023
Testo massima n. 1
PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE Giudizio di appello - Eccezione in senso lato sollevata in primo grado e sottoposta al contraddittorio - Contumacia dell'appellato - Valutazione dell'eccezione - Necessità - Condizioni - Fattispecie.
Il giudice d'appello deve pronunciarsi sull'eccezione in senso lato sollevata in primo grado dall'appellato contumace e già sottoposta al contraddittorio, non essendo la stessa sottoposta all'onere di riproposizione ex art. 346 c.p.c., in mancanza di una pronuncia del primo giudice che abbia rigettato la domanda per un'altra ragione, né al divieto di cui all'art. 345, comma 2, c.p.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata e disposto il rinvio al giudice d'appello, il quale avrebbe dovuto pronunciarsi, nonostante la contumacia dell'appellato, sulla fondatezza o infondatezza, ex actis, dell'eccezione di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, sollevata in primo grado).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 2
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.