Cass. pen. n. 35718 del 29 maggio 2024
Testo massima n. 1
GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESAMI A RICHIESTA DI PARTE - TESTIMONI - Prova contraria - Specificità della richiesta - Indicazione delle circostanze sulle quali deve vertere l'esame e delle generalità dei testi - Necessità - Ragioni.
In tema di prova contraria, la parte che ne fa richiesta è tenuta a specificare i fatti oggetto della prova a carico che intende contrastare, nonché il nominativo dei testi addotti e le circostanze su cui deve vertere il loro esame, non essendo sufficiente un generico riferimento alle prove a discarico indicate nella lista depositata. (In motivazione, la Corte ha altresì precisato che la richiesta di ammissione di prova contraria avanzata dalla difesa deve avere per oggetto fatti rilevanti ai fini dell'imputazione, non potendo tradursi in un diritto incondizionato all'ammissione di una prova superflua o vertente su fatti estranei a quelli contestati).
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 187 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 CORTE COST.