Cass. pen. n. 49039 del 22 dicembre 2004
Testo massima n. 1
In tema di falso nummario (art. 455 c.p.), sussiste la legittimazione a costituirsi parte civile del soggetto presso il quale la moneta contraffatta sia stata spesa e che abbia subito un pregiudizio di natura patrimoniale, il quale è risarcibile anche in sede penale, secondo la previsione generale dell'art. 185, comma secondo, c.p. — che fa riferimento «ad ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale», mentre nessun rilievo assume il fatto che, trattandosi di reato contro la fede pubblica, esuli dalla tutela penale il danno patrimoniale eventualmente sofferto dal privato, in quanto ciò significa semplicemente che tale danno non rientra negli elementi costitutivi della fattispecie di reato, ma non certo che il danno eventualmente subito non sia risarcibile.
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi