Cass. pen. n. 8605 del 5 ottobre 1982

Testo massima n. 1


Il reato di spendita di moneta falsa non è reato di danno, ma di pericolo, avendo per oggetto soltanto la possibilità della lesione giuridica; per la configurabilità del reato non si richiede, pertanto, che il fine di mettere in circolazione la moneta falsa riceva concreta attuazione. (Nella specie, se ne è dedotta la non configurabilità del tentativo e quindi della desistenza volontaria).

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