Cass. pen. n. 3905 del 8 aprile 1975
Testo massima n. 1
Il falso nummario è reato contro la fede pubblica, siccome diretto a tutelare la legalità della circolazione monetaria; ed è anche essenzialmente un reato di pericolo, pur tutelando anche l'interesse patrimoniale dell'istituto di emissione, nonché quello dei privati che possono essere danneggiati dall'uso della moneta falsificata. Ma i delitti cui si applica l'attenuante del danno di speciale tenuità, sono quelli in cui il danno patrimoniale è assunto come elemento tipico e costante dell'ipotesi criminosa, anche se il patrimonio non è il bene giuridico principalmente protetto: e non possono annoverarsi in tale categoria i reati che solo eventualmente possono determinare conseguenze economiche dannose. Tra le ipotesi previste dagli artt. 453 e 455 c.p. tutte parificate agli effetti ontologici e punitivi, solo la spendita di falsa moneta, effettivamente consumata, comporta anche un danno patrimoniale per l'accipiente e quindi l'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.; ma in tal caso concorre con la truffa — reato tipicamente patrimoniale — che si consuma con l'artificio stesso di consegnare ad altri moneta falsa ricevendone in corrispettivo moneta buona od altri beni e solo per tale reato può eventualmente applicarsi l'attenuante in questione.
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