Cass. pen. n. 9085 del 3 luglio 1989

Testo massima n. 1


Ai fini della configurabilità del reato di falsificazione di monete ovvero di spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate, si intende per corso legale non soltanto la libera circolazione della moneta accettata come mezzo di pagamento, ma anche una circolazione a carattere più limitato. Pertanto la qualità di moneta a corso legale esiste non solo quando, anche dopo il ritiro, la circolazione di una moneta, sia pure in limiti ridotti, venga consentita, ma altresì nel caso in cui sussista l'effettiva possibilità che la moneta sia accettata in determinati rapporti.

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