Cass. pen. n. 5737 del 8 giugno 1981

Testo massima n. 1


La grossolanità del falso va intesa come inidoneità assoluta dell'azione e si inquadra nell'ipotesi del reato impossibile. Pertanto, in tema di falsificazione di banconote, essa ricorre ed esclude la punibilità solo quando il falso sia riconoscibile prima facie da qualsiasi persona di comune discernimento, non potendosi far riferimento né alle particolari cognizioni e alla competenza di soggetti qualificati, né alla straordinaria diligenza di certe persone.

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