Cass. pen. n. 5551 del 12 maggio 1992
Testo massima n. 1
Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 453, n. 3, c.p., il fatto che le banconote falsificate siano state portate da un'altra persona nel luogo in cui doveva avvenire lo scambio non esclude la detenzione da parte dell'imputato una volta accertato che era stato questi a disporre delle banconote e a farle consegnare al falso acquirente (nella specie al sovrintendente della questura). La detenzione, infatti, può essere esercitata anche per mezzo di altre persone o in concorso con queste: ciò che rileva è il potere di fatto sulla cosa.
Testo massima n. 2
Ai fini della sussistenza del «concerto» nell'importazione, detenzione, spendita o messa in circolazione di banconote falsificate, è sufficiente un consapevole rapporto tra chi detiene, spende o mette in circolazione le monete e l'autore della contraffazione o l'intermediario. (Nella fattispecie l'esistenza di un tale rapporto risultava dalle stesse dichiarazioni fatte dall'imputato nell'udienza di convalida dell'arresto).
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