Cass. pen. n. 3841 del 27 aprile 1981
Testo massima n. 1
Nell'ipotesi di falso nummario, la convinzione del soggetto di agire legittimamente per aver ritenuto, in buona fede, che le monete non avessero corso legale ma solo valore numismatico e commemorativo non può ricondursi alla disciplina dell'errore di fatto giacché i criteri giuridici che concorrono a definire il concetto di moneta a corso legale sono strettamente inerenti al precetto penale e pertanto l'errore che cade su di essi deve ritenersi inescusabile a norma dell'art. 5 c.p.
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi