Cass. civ. n. 3581 del 08 febbraio 2024
Testo massima n. 1
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - FATTURE COMMERCIALI Efficacia probatoria - Portata - Nei confronti di entrambe le parti in riferimento al corrispondente contratto - Configurabilità - Condizioni - Accettazione del destinatario della prestazione e annotazione nelle scritture contabili - Necessità.
La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2710