Cass. civ. n. 3581 del 08 febbraio 2024

Testo massima n. 1


PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - FATTURE COMMERCIALI Efficacia probatoria - Portata - Nei confronti di entrambe le parti in riferimento al corrispondente contratto - Configurabilità - Condizioni - Accettazione del destinatario della prestazione e annotazione nelle scritture contabili - Necessità.


La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 26801 del 2019

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2709
Cod. Civ. art. 2710

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