Cass. pen. n. 13581 del 12 ottobre 1989

Testo massima n. 1


La differenza tra i reati previsti dagli artt. 468 e 469 c.p. va così individuata: nell'ipotesi di cui all'art. 468 l'impronta del sigillo viene apposta mediante uno strumento idoneo destinato ad una facile riproduzione dell'impronta stessa; in quella di cui all'art. 469 vengono adottati — per la creazione di impronte contraffatte — altri mezzi (incisioni, disegni ecc.) tali che la creazione stessa richiede di volta in volta un'opera particolare e non una semplice riproduzione mediante l'uso di un unico strumento precedentemente preparato. Ne deriva che nella previsione dell'art. 469 c.p. si rinviene una minore capacità di danno conseguente all'impossibilità di una facile riproduzione dell'impronta contraffatta.

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