Cass. civ. n. 3583 del 08 febbraio 2024

Testo massima n. 1


CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Prescrizione del reato - Presunzione di insussistenza del danno da irragionevole durata del processo - Applicabilità della presunzione alla parte civile - Esclusione - Fondamento.


In tema di irragionevole durata del processo penale, la presunzione di insussistenza del pregiudizio per il caso di proscioglimento dell'imputato per prescrizione del reato previsto dal comma 2-sexies, lett. a), dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001, introdotto dalla legge n. 208 del 2015, non opera in ipotesi di domanda di equa riparazione proposta dalla parte civile, per la quale la prescrizione - diversamente dall'imputato - è un elemento che semmai aggrava il patema d'animo, potendo venir meno ogni utilità della propria linea difensiva.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 37850 del 2022

Normativa correlata

Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 CORTE COST. PENDENTE
Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 777 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.

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