Cass. pen. n. 12485 del 25 novembre 1980
Testo massima n. 1
La norma di cui all'art. 468, comma secondo, c.p. si differenzia da quella contenuta nell'art. 517 c.p., perché è diretta a tutelare la pubblica fede dalla contraffazione di strumenti predisposti per una certificazione di carattere pubblico, mentre l'altra è preordinata alla difesa del consumatore dal pericolo di frodi sul commercio di prodotti industriali. Di qui la diversità dell'elemento materiale dei due reati, perché nell'ipotesi dell'art. 468, comma secondo, si richiedono fatti contraffazione di strumenti destinati a pubblica certificazione, mentre nell'ipotesi dell'art. 515 è richiesta la semplice imitazione di marchi e segni distintivi nei prodotti messi in vendita. Ne consegue che, in tanto può ritenersi sussistere il reato di cui all'art. 517 c.p., che ha carattere sussidiario, in quanto sia esclusa la sussistenza di una contraffazione. La costruzione dei punzoni recanti i titoli dei metalli preziosi è sottoposta ad una rigorosa regolamentazione, che riguarda sia i soggetti legittimati a fare uso di tali strumenti sia le caratteristiche strutturali di essi. E poiché tale regolamentazione è chiaramente diretta a garantire la sincerità e la genuinità dei segni impressi sui preziosi, a tutela degli acquirenti, non può esservi dubbio sul carattere pubblico della certificazione che a mezzo di essi si compie. La contraffazione e l'uso di tali strumenti realizza, pertanto, la figura delittuosa prevista dall'art. 468, comma secondo, c.p.
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