Cass. civ. n. 35857 del 22 dicembre 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE
Giudizi già pendenti in primo grado alla data del 30 aprile 1995 - Applicazione dell’art. 345 c.p.c. vigente anteriormente alla novella di cui alla legge n. 353 del 1990 - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
In tema di ammissione di prove nuove in grado d'appello, ai giudizi iniziati, in prime cure, prima del 30 aprile 1995, si applica l'art. 345 c.p.c. nella formulazione risultante ex art. 36 della l. n. 581 del 1950 e, quindi, precedente alle modificazioni di cui alla l. n. 353 del 1990, essendo chiara l'intenzione del legislatore di assicurare, per tali giudizi, una protrazione dell'efficacia delle norme processuali previgenti, rendendoli insensibili alle modificazioni successive, in assenza di un'espressa disposizione derogatoria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato l'applicabilità, al giudizio d'appello, del nuovo testo dell'art. 345 c.p.c., come modificato dalla l. n. 134 del 2012, senza avvedersi che la pendenza del processo di primo grado risaliva a data anteriore al 30 aprile 1995).
Può riguarda anche te
- Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
- Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
- Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
- Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Proc. Civ. art. 345
Legge 14/07/1950 num. 581 art. 36
Legge 26/11/1990 num. 353 art. 52
Legge 26/11/1990 num. 353 art. 90 CORTE COST.
Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54
Legge 07/08/2012 num. 134 art. 1 CORTE COST.