Cass. pen. n. 35857 del 10 settembre 2024
Testo massima n. 1
NULLITA' - NULLITA' DI ORDINE GENERALE - GIUDICE - Giudici onorari di pace - Competenza penale - Destinazione a comporre il collegio per i reati indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. e reati connessi - Nullità della sentenza in relazione a tutti i reati giudicati - Sussistenza - Ragioni.
La violazione del divieto, non derogabile, di destinazione del giudice onorario di pace a comporre i collegi che giudicano i reati elencati nell'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., introdotto dall'art. 12, d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, determina, stante il radicale difetto di capacità del magistrato onorario, la nullità assoluta della sentenza in relazione a tutti i reati giudicati, anche quelli connessi estranei a tale elenco.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 com. 2 lett. A)