Cass. civ. n. 35867 del 22 dicembre 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Provvedimento giudiziale definitorio - Copia per immagine comunicata ex artt. 133, comma 2, c.p.c. e 16, comma 4, d.l. n. 179 del 2012 - Natura di copia autentica - Ragioni - Conseguenze sulla riassunzione del processo civile e tributario a seguito di annullamento con rinvio.


La copia per immagine dell'intero provvedimento giudiziale definitorio (sentenza o, nel giudizio di cassazione, anche ordinanza resa dalla S.C. all'esito di udienza camerale), comunicata dalla cancelleria ai sensi degli artt. 133, comma 2, c.p.c. e 16, comma 4, d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, costituisce copia autentica del provvedimento stesso, in ragione ell'equivalenza all'originale stabilita dall'art. 16 bis, comma 9 bis, del citato decreto (applicabile ratione temporis), ragion per cui, in sede di riassunzione a seguito di annullamento con rinvio, la produzione di detta copia per immagine soddisfa il requisito della produzione della copia autentica prescritto ex art. 394, comma 1, c.p.c. nonché, espressamente a pena d'inammissibilità, ex art. 63, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 3250 del 2020

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 133 com. 2
Cod. Proc. Civ. art. 394 com. 1
Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 4
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 63 com. 3
Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis com. 9
Legge 17/12/2012 num. 221 art. 1

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