Cass. pen. n. 35867 del 10 settembre 2024
Testo massima n. 1
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE - Procedimento di prevenzione - Rendiconto - Osservazioni e contestazioni - Legittimazione del consulente tecnico - Esclusione - Ragioni.
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il consulente tecnico non è legittimato a depositare autonomamente eventuali osservazioni e contestazioni al rendiconto della gestione, non potendo essere considerato «parte interessata» a norma dell'art. 43, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 121
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 233 CORTE COST.