Cass. pen. n. 35867 del 10 settembre 2024

Testo massima n. 1


SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE - Procedimento di prevenzione - Rendiconto - Osservazioni e contestazioni - Legittimazione del consulente tecnico - Esclusione - Ragioni.


In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il consulente tecnico non è legittimato a depositare autonomamente eventuali osservazioni e contestazioni al rendiconto della gestione, non potendo essere considerato «parte interessata» a norma dell'art. 43, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 6506 del 1998

Normativa correlata

Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 43 com. 3
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 121
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 233 CORTE COST.

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