Cass. pen. n. 35868 del 10 settembre 2024

Testo massima n. 1


MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO


Sequestro preventivo finalizzato alla confisca - Limiti di cui all’art. 545, comma 3 cod., proc. civ. - Verifica - Differimento alla fase esecutiva - Esclusione - Ragioni.


I limiti di impignorabilità previsti dall'art. 545, comma 3, cod. proc. civ. operano, in ragione del proprio fondamento costituzionale, in ogni fase del procedimento cautelare reale, anche quella dell'adozione del sequestro preventivo a fini di confisca, e la verifica della loro osservanza non può essere differita alle fasi successive del processo, tanto meno alla fase esecutiva.

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Riferimenti normativi

Cod. Pen. art. 314 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 322 ter
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 545 CORTE COST.

Ricerca articolo

Massime correlate

Sezioni Unite: Cass. pen. n. 26252/2022

Ricerca altre sentenze