Cass. civ. n. 3587 del 12 febbraio 2025
Testo massima n. 1
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
Danni da emotrasfusioni - Indennizzo ex l. n. 210 del 1992 - Quantificazione - Acquisizione di informazioni dalla P. A. - Necessità - Fattispecie.
Nel caso in cui, nell'ambito del giudizio per il risarcimento del danno da emotrasfusioni infette, sia stata accertata l'avvenuta corresponsione dell'indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992, il giudice è tenuto ad acquisire informazioni presso le competenti autorità amministrative, ai fini della relativa quantificazione e conseguente decurtazione dall'importo liquidato in favore del danneggiato. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che non aveva operato la decurtazione dell'indennizzo sul presupposto che non fosse stato determinato nel suo preciso ammontare, nonostante lo stesso attore avesse ammesso di averlo percepito).
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Legge 25/02/1992 num. 210 art. 1 CORTE COST.
Legge 25/02/1992 num. 210 art. 2 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 213
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2056
Cod. Civ. art. 1223