Cass. pen. n. 35873 del 23 maggio 2024
Testo massima n. 1
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE - Furto - Aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. - Natura valutativa - Contestazione - Requisiti - Fattispecie.
In tema di furto, la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., configurata dall'essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio, ha natura valutativa, poiché impone una verifica di ordine giuridico sulla natura della "res", sulla sua specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio, la cui nozione è variabile in quanto fondata su considerazioni in diritto non rese palesi dal mero riferimento all'oggetto sottratto. (Nella fattispecie, relativa al furto di energia elettrica, la Corte ha precisato che la citata circostanza aggravante è da ritenersi adeguatamente contestata ove venga riferita alla condotta di furto posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell'ente gestore, la quale garantisce l'erogazione di un "servizio" destinato a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare un'esigenza di rilevanza "pubblica").
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 7