Cass. civ. n. 3589 del 08 febbraio 2024

Testo massima n. 1


SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE Giudizi di equa riparazione per irragionevole durata del processo - Statuizione sulle spese di lite - Applicazione di un moltiplicatore annuo inferiore a quello invocato dalla parte - Parziale soccombenza dell’istante - Esclusione - Conseguenza ai fini della liquidazione delle spese.


Nei giudizi di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la liquidazione dell'indennizzo in base ad un moltiplicatore annuo inferiore a quello invocato dalla parte non giustifica la compensazione delle spese di lite, non comportando la parziale soccombenza dell'istante.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 901 del 2012

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

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