Cass. civ. n. 3589 del 08 febbraio 2024
Testo massima n. 1
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE Giudizi di equa riparazione per irragionevole durata del processo - Statuizione sulle spese di lite - Applicazione di un moltiplicatore annuo inferiore a quello invocato dalla parte - Parziale soccombenza dell’istante - Esclusione - Conseguenza ai fini della liquidazione delle spese.
Nei giudizi di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la liquidazione dell'indennizzo in base ad un moltiplicatore annuo inferiore a quello invocato dalla parte non giustifica la compensazione delle spese di lite, non comportando la parziale soccombenza dell'istante.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.