Cass. civ. n. 3595 del 08 febbraio 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Impugnazioni civili - Ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c. - Condizioni - "Prima di procedere alla trattazione della causa" - Necessità - Conseguenze.


L'inosservanza da parte del giudice di appello della previsione di cui all'art. 348 ter, comma 1, primo periodo, c.p.c., ratione temporis vigente, la quale gli consente di dichiarare inammissibile l'appello che non abbia ragionevole probabilità di essere accolto soltanto prima di procedere alla trattazione ai sensi dell'art. 350 c.p.c., costituisce un vizio proprio dell'ordinanza di inammissibilità ex art. 348 bis, comma 1, c.p.c. deducibile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., senza che sia anche necessario valutare se dalla stessa sia derivato un concreto ed effettivo pregiudizio al diritto di difesa delle parti, avendo il giudice di appello, dopo l'inizio della trattazione, perduto il potere di definire anticipatamente il merito della lite mediante l'ordinanza predetta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del gravame il quale, dopo che le parti avevano discusso sulle reciproche richieste istruttorie, aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c.).

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 15786 del 2021

Normativa correlata

Costituzione art. 111 com. 7
Cod. Proc. Civ. art. 348 bis com. 1
Cod. Proc. Civ. art. 348 ter com. 1
Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST.

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