Avvocato.it

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1022 del 3 febbraio 1983

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1022 del 3 febbraio 1983

Testo massima n. 1

La mera partecipazione ad una rissa non postula, di per sé, il concorso nei delitti più gravi commessi da uno o da alcuno dei corrissanti, essendo necessario dimostrare che anche gli altri abbiano consapevolmente concorso, materialmente o moralmente, nei crimini autonomamente commessi. [ Nella specie, sulla base dell’enunciato principio, si è chiarito che risulta inapplicabile il principio in tema di concorso di persone nel reato, secondo il quale anche la sola presenza non causale sul luogo del delitto può rappresentare – in date circostanze – una forma di concorso morale, posto che la presenza del soggetto alla rissa trova spiegazione e delimitazione nell’azione comune di partecipazione alla violenta contesa; ond’è che non può, da sola, costituire un comportamento diretto a rafforzare l’altrui risoluzione criminosa di realizzare più gravi reati ].

[adrotate group=”13″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze