Cass. civ. n. 35955 del 27 dicembre 2023

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETA' E CONSORZI - SOCIETA' CON SOCI A RESPONSABILITA' ILLIMITATA - SOCIETA' DI FATTO - FALLIMENTO DEI SOCI Fallimento in estensione del socio - Termine ex art. 147, comma 2, l.fall. - Decorrenza - Iscrizione nel registro delle imprese dei fatti che determinano la perdita della qualità di socio.


In tema di fallimento in estensione del socio, il termine annuale ex art. 147, comma 2, l.fall., oltre il quale il predetto soggetto non può più essere dichiarato fallito in conseguenza della dichiarazione di fallimento della società, decorre dall'iscrizione (ad iniziativa di chiunque ne abbia l'interesse) nel registro delle imprese dei singoli fatti che determinano la perdita, a norma degli artt. 2284 ss c.c., della qualità di socio illimitatamente responsabile.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 6771 del 2022

Normativa correlata

Legge Falliment. art. 147
Cod. Civ. art. 2284

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