Cass. civ. n. 3600 del 8 febbraio 2024

Testo massima n. 1


CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - IN GENERE


Amministrazione di sostegno - Precedente nomina di un rappresentante volontario - Portata ostativa rispetto alla nomina di un amministratore di sostegno - Esclusione - Motivazione rafforzata dell’eventuale designazione di una diversa persona rispetto a quella scelta dal beneficiario - Necessità.


In tema di amministrazione di sostegno, la nomina dell'amministratore non è preclusa dalla circostanza che sia stato in precedenza nominato un rappresentante volontario, dovendo in tali casi il giudice valutare attentamente se sia preferibile, nell'interesse del beneficiario, assecondare comunque la sua precedente volontà, mantenendo ferma la scelta della persona cui egli ha affidato la cura dei propri interessi, oppure scegliere una persona diversa, avendo l'onere, in tale ultima ipotesi, di offrire una motivazione rafforzata inerente alle ragioni della diversa scelta.

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 404 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 406
Cod. Civ. art. 408 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 411 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. civ. n. 32321/2022

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