Cass. civ. n. 3603 del 08 febbraio 2024

Testo massima n. 1


PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE Giudizio di nullità di un testamento olografo per non autenticità della sottoscrizione - Consulenza grafologica sul documento originale - Necessità - Copia fotostatica - Idoneità - Esclusione - Limiti.


Il giudizio di verificazione di un testamento olografo deve necessariamente svolgersi con un esame grafico espletato sull'originale del documento per rinvenire gli elementi che consentono di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione; tuttavia, una volta verificati sul documento originale i dati che l'ausiliario reputi essenziali per l'accertamento dell'autenticità della grafia, il prosieguo delle operazioni può svolgersi su eventuali copie o scansioni.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 711 del 2018

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 214
Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST.

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