Cass. pen. n. 36036 del 06 giugno 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE - Sentenza pronunciata dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 - Impugnazione proposta da imputato sottoposto alla detenzione domiciliare, anche “per altra causa” - Inammissibilità ex art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.- Possibilità - Esclusione.


In tema di impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, nel caso di ricorrente sottoposto alla detenzione domiciliare, anche per "altra causa", non opera la causa di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen.

Massime precedenti

Difformi: Cass. pen. n. 41858 del 2023

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 156
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 164
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33 com. 1 lett. D
Costituzione art. 3 CORTE COST.
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

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