Cass. civ. n. 361 del 08 gennaio 2025
Testo massima n. 1
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - DIFFIDA AD ADEMPIERE Diffida ad adempiere - Efficacia - Presupposto - Preesistenza dell'inadempimento - Necessità - Possibilità di intimarla prima della scadenza termine di esecuzione contratto - Esclusione - Fondamento.
Ai sensi dell'art. 1454 c.c., il contraente che si avvale dello strumento dalla diffida deve essere già vittima dell'altrui inadempimento e, pertanto, deve escludersi che essa possa essere intimata prima della scadenza del termine di esecuzione del contratto, trattandosi di uno strumento offerto ad un contraente nei confronti dell'altro che sia inadempiente per ottenere una celere risoluzione del contratto senza dovere attendere la pronuncia del giudice.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1454
Cod. Civ. art. 1455