Cass. civ. n. 36100 del 27 dicembre 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE Primo grado di giudizio - Litisconsorzio facoltativo - Appello - Cumulo di cause scindibili - Autonomia delle decisioni sui singoli rapporti - Conseguenze in tema di ammissibilità delle impugnazioni - Fattispecie.


Nell'ipotesi in cui la proposizione di una domanda risarcitoria nei confronti di più responsabili in solido abbia dato luogo a un litisconsorzio facoltativo passivo (tradottosi, in grado di appello, in un cumulo di cause scindibili), l'impugnazione della decisione di primo grado relativamente ad uno o ad alcuni dei rapporti processuali cumulati non preclude la formazione del giudicato con riguardo agli altri, con la conseguenza che eventuali affermazioni della sentenza d'appello le quali, pur finalizzate a risolvere una questione afferente al rapporto ancora sub judice, riguardino quello dell'attore con altro convenuto, non sono impugnabili nei confronti di quest'ultimo, a pena di inammissibilità del relativo ricorso per cassazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a fronte dell'impugnazione della sentenza di primo grado da parte di uno solo dei corresponsabili in solido, aveva ridotto l'importo dovuto a titolo di risarcimento limitatamente a quest'ultimo, in ragione dell'avvenuta formazione del giudicato in ordine alla statuizione di condanna dell'altro).

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 13607 del 2011

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 332
Cod. Civ. art. 2055

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