Cass. pen. n. 36104 del 9 aprile 2024
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
Esclusione di una delle circostanze aggravanti ad effetto speciale ritenute in primo grado - Aumento della pena base non applicato dal giudice di primo grado per l'aggravante residua - Pena finale complessivamente inferiore - Violazione del divieto - Esclusione - Ragioni.
Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, in accoglimento dell'impugnazione dell'imputato, nel concorso di due aggravanti ad effetto speciale, avendo escluso quella più grave, applichi, per la residua, un aumento sulla pena base per il reato più grave, pur se non determinato in misura inferiore in primo grado, irrogando una sanzione complessivamente inferiore a quella inflitta con la sentenza di condanna. (In motivazione, la Corte ha precisato che, all'esito dell'esclusione dell'aggravante ad effetto speciale, non trova applicazione il meccanismo di contenimento previsto dall'art. 63, comma quarto, cod. pen.).
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Pen. art. 63 com. 4
Cod. Pen. art. 64
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3