Cass. civ. n. 3613 del 08 febbraio 2024

Testo massima n. 1


IGIENE E SANITA' PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - VIGILANZA DELL'ESERCIZIO E DISCIPLINA Ordinamento professionale - Instaurazione di un secondo procedimento disciplinare per il medesimo fatto - Applicabilità in via analogica dell’art. 649 c.p.p. - Esclusione - Fondamento - Concorso di illeciti - Configurabilità - Fattispecie.


In tema di ordinamento professionale, non esiste un divieto di instaurazione di un secondo procedimento per il medesimo fatto, sia in quanto non trova applicazione analogica l'art. 649 c.p.p. (divieto di un secondo giudizio), avendo la sanzione disciplinare finalità, intensità ed ambiti di applicazione diversi dalla sanzione penale, sia perché nessuna preclusione opera laddove sia ravvisabile un concorso reale di norme sanzionatorie, che si verifica quando la condotta materiale contestata, pur essendo la stessa, integri una pluralità di illeciti in relazione alla diversità degli interessi tutelati. (Nel caso di specie, la S.C., in considerazione della natura plurioffensiva della condotta contestata, ha confermato la legittimità della duplice sanzione della interdizione dalle professioni di odontoiatra e di medico, applicata dai rispettivi albi professionali nei confronti di un medico chirurgo odontoiatra per avere agevolato l'esercizio abusivo della professione medica da parte di soggetto non abilitato).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 2927 del 2017

Normativa correlata

Legge 05/02/1992 num. 175 art. 8
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST.
DPR 05/04/1950 num. 221 art. 68

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