Cass. civ. n. 36180 del 28 dicembre 2023
Testo massima n. 1
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - MORATORI Rimborso di tributi non dovuti - Riconoscimento del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. - Decorrenza - Scadenza del termine ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 - Fondamento.
In tema di rimborso di tributi non dovuti, una volta riconosciuto il diritto al maggior danno da rivalutazione monetaria del credito del contribuente verso l'amministrazione finanziaria, nei limiti presuntivi della differenza tra rendimento medio annuo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali annuo ex art. 44 d.P.R. n. 602 del 1973, la relativa decorrenza deve essere identificata - ove l'istanza sia individuata nel deposito della dichiarazione - nella scadenza del termine previsto dall'art. 36 bis, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973, dalla quale l'amministrazione si trova in mora, in base alla regola di cui all'art. 1219, comma 2, n. 3), c.c..
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1224 com. 2 CORTE COST.
DPR del 1973 num. 602 art. 44 CORTE COST.
DPR del 1973 num. 600 art. 36 bis com. 1 CORTE COST.