Cass. pen. n. 36217 del 02 luglio 2024

Testo massima n. 1


REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE - Elemento psicologico - Comunicazione con una sola persona di una frase intenzionalmente lesiva dell'altrui reputazione - Rappresentazione e volizione della certa diffusione ad almeno un'altra persona - Necessità - Fattispecie.


In tema di diffamazione, l'elemento psicologico consiste nella volontà e rappresentazione che la frase intenzionalmente lesiva dell'altrui reputazione, anche se comunicata a una sola persona, venga sicuramente a conoscenza di almeno un'altra persona. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza impugnata che aveva considerato consapevolmente "comunicata a più persone" una missiva, contenente espressioni offensive, trasmessa attraverso l'applicativo "Messanger" al presidente di un'associazione, sul presupposto, non provato, della certa previsione, da parte del reo, che anche i membri del direttivo dell'associazione avessero l'accesso a tale applicativo).

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 36602 del 2010

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 595 com. 1
Cod. Pen. art. 595 com. 3 CORTE COST.

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