Cass. pen. n. 36223 del 28 giugno 2024
Testo massima n. 1
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE - Sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del denaro costituente profitto di un reato per il quale non è prevista la confisca per equivalente - Denaro di certa provenienza lecita percepito successivamente all’esecuzione del sequestro o della confisca - Sequestrabilità - Possibilità - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del denaro costituente profitto di un reato per il quale non è prevista la confisca per equivalente (nella specie, bancarotta fraudolenta) non può avere a oggetto denaro di certa provenienza lecita, percepito successivamente all'esecuzione del sequestro o, in caso di mancata adozione della misura cautelare reale, della confisca, qualora, essendo venuto meno nel patrimonio dell'imputato, al momento della cautela reale o dell'ablazione, qualsivoglia attivo dello stesso genere, sia impedita l'automatica confusione nel patrimonio stesso del denaro acquisito lecitamente dopo l'esecuzione della misura cautelare o di quella ablativa. (Fattispecie relativa a somme stipendiali ricevute dall'indagato, dopo l'esecuzione del sequestro, per l'attività lavorativa svolta nell'interesse di una società estranea al procedimento penale).
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.