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Cassazione penale Sez. III sentenza n. 11215 del 15 novembre 1995

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 11215 del 15 novembre 1995

Testo massima n. 1

La rinuncia all’amnistia è un negozio giuridico processuale unilaterale recettizio perché produce i suoi effetti allorché perviene all’autorità giudiziaria procedente: dopo tale momento la rinuncia diventa irrevocabile in quanto il negozio giuridico si è perfezionato in tutti i suoi elementi, sicché non è nella disponibilità dell’interessato annullarne o modificarne i contenuti. Peraltro l’amnistia costituisce una deroga di carattere eccezionale al principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, per cui è da escludere che, attraverso la revoca della rinuncia, possa essere fatta valere oltre i limitati casi previsti dalla legge.

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